LCA - Contesto Europeo
Complessivamente gli edifici e il mondo delle costruzioni sono responsabili per il 39% delle emissioni di CO2 nel mondo, con le emissioni operative (operative carbon emission = quelle derivate da riscaldamento/raffrescamento e da elettricità) al 28%. Il rimanente 11% deriva dalla CO2 inglobata (embodied carbon or ‘upfront’ carbon), associate all’uso di risorse e materiali nel processo costruttivo durante l’intero ciclo di vita dell’edificio. WGBC (Jones and Howarth, 2020)
Con focus comunitario, l’Unione Europea (EU) sta lavorando attivamente sul tema della sostenibilità ambientale. Sono noti gli sforzi (e le controversie) legate alle conferenze climatiche (COP) e gli accordi internazionali, come quello di Parigi, per cercare di arginare l’aumento incontrastato delle Emissioni di CO2.
La domanda che risulta spontanea, nella sua complessità, è: “Come? Quali sono gli strumenti concreti atti a tradurre in pratica le ideologhe politiche ambientali?”
Il sistema EU ETS (European Union Emissions Trading System), introdotto e disciplinato con la direttiva 2003/87/CE è il principale strumento adottato dall’Unione Europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.
Il meccanismo è di tipo cap&trade ovvero fissa un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati (cap) cui corrisponde un equivalente numero “quote” (1 ton di CO2eq. = 1 quota) che possono essere acquistate/vendute su un apposito mercato (trade). Ogni operatore industriale/aereo attivo nei settori coperti dallo schema deve “compensare” su base annuale le proprie emissioni effettive (verificate da un soggetto terzo indipendente) con un corrispondente quantitativo di quote.
Il Sistema EU – LCA è invece il principale strumento adottato dalla UE per la riduzione di emissione CO2 nel comparto Edilizio – Infrastrutturale.
Helsinki (che mira ad essere “Carbon Neutral” entro il 2035), ha recentemente introdotto un rigido limite di 16 kg/mq di CO2 inglobata (Upfront Carbon emissions) da calcolo LCA, per gli edifici di nuova costruzione.
Già accennata è la progressiva diffusione di certificati ambientali – LEED / WELL (che comprendono una valutazione LCA nel loro interno) – per edifici terziari di nuova costruzione o rivalorizzazione immobiliare di grossi complessi di uffici.
Anche se, con riferimento ai certificati ambientali, la spinta è in primis a livello economico (di comprovata valorizzazione immobiliare della certificazione), la roadmap per il futuro vede una progressiva integrazione del tema LCA nel processo progettuale e costruttivo.
LCA - Contesto Italiano
Il contesto italiano è come sempre molto frammentario e refrattario a modifiche integrali del sistema.
Molti passi avanti sono stati fatti con le continue modifiche del codice degli appalti. L’integrazione più rilevante in tema di sostenibilità ambientale è stata fatta con l’introduzione dei CAM.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono stati introdotti con l’art. 18 della L. 21/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Questo dettato normativo è stato confermato anche nell’ultimo Codice, con l’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Le domande che ci si può porre sono le seguenti:
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Cosa sono i CAM e quali i campi di impiego? I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono norme o regole stabilite per definire i requisiti ambientali che i prodotti, i servizi o le opere devono soddisfare per essere considerati conformi a determinati standard ambientali. Questi criteri sono progettati per garantire che le attività umane, come gli acquisti pubblici, rispettino determinati standard di sostenibilità e siano conformi a principi ambientali. I Criteri Ambientali Minimi vengono utilizzati per orientare le scelte verso prodotti e servizi che abbiano un impatto ambientale ridotto. Questi criteri possono includere parametri come l’efficienza energetica, l’utilizzo di materiali riciclabili, il contenuto di emissioni di gas serra, la gestione sostenibile delle risorse e altri fattori che influenzano l’impatto ambientale. Sono state introdotte 20 categorie di applicazioni dei CAM, tra i quali si annoverano: arredi per interni, arredo urbano, calzature da lavoro e accessori di pelle, carta, cartucce, illuminazione pubblica, pulizia e sanificazione, veicoli, tessili etc.
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Che cosa sono i CAM edilizia? Secondo la definizione fornita dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), i CAM, acronimo di Criteri Ambientali Minimi, sono i “requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato”. Tali criteri sono detti “minimi” in quanto rappresentano gli elementi di base che caratterizzano le procedure di acquisto preferibili sotto il profilo ambientale. L’applicazione uniforme e sistematica dei CAM in edilizia favorisce la diffusione delle tecnologie ambientali e dei prodotti che non inquinano l’ambiente, esercitando una leva sul mercato che spinge gli operatori a una trasparenza di informazione e di certificato omologato (EPD – Environmental Product Declaration) circa gli indici di impatto ambientale (GWP, AP, EP, ODP ecc…).
Obbligatorietà dei CAM
Se, come da ultimo precisato anche dall’ANAC in relazione al settore dell’edilizia, i Criteri Ambientali Minimi dovrebbero essere applicati (sia in sede progettuale sia nella definizione degli eventuali criteri premianti) in modo ragionevole e secondo un’attenta analisi che coinvolga il mercato di riferimento, resta fermo che i CAM sono obbligatori (L. 221/2015, D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017).
L’ISTAT riporta nel 2022, percentuali di applicazione dei CAM ancora molto basse. Al Nord e al Sud Italia dichiarano di non applicarli mai rispettivamente il 61,4% e il 50,9% delle amministrazioni comunali*; occorre interrogarsi sulla legittimità di bandi di gara che non tengono in considerazione i Criteri Ambientali Minimi di riferimento.
In generale e in estrema sintesi, siccome l’art. 34 del d.lgs. 50/2016 e i CAM sono posti a tutela dell’ambiente, si potrebbero (almeno in astratto) ipotizzare azioni legali da parte di associazioni ambientaliste o altri portatori di interessi diffusi.
Non è obiettivo di questo articolo, entrare in questi tipi di argomentazioni, è tuttavia chiaro, come il quadro normativo italiano sia ancora una volta contradditorio, frammentario, non certo e di refrattaria reale attuazione.
* “Criteri ambientali minimi, vengono applicati?” I numeri del Green Public Procurement in Italia, in www.tuttoambiente.it